Legislazione UE sulle valutazioni ambientali

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Il processo di una VIA
Fasi della procedura VIA - Rapporto ambientale

 

Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VIA:

Quando è richiesta una valutazione d'impatto ambientale, il committente prepara e trasmette un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni che il committente deve fornire comprendono almeno:
  • a) una descrizione del progetto, comprendente le informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e alle sue altre caratteristiche pertinenti;
  • (b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente;
  • (c) una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili effetti negativi significativi sull'ambiente;
  • (d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal committente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
  • (e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d); e
  • (f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato IV relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA:

Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità:
  • (a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti;
  • (b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e
  • (c) se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente.

Il rapporto ambientale (o relazione VIA) è il documento più importante dell'intero procedimento di VIA, come conferma anche la definizione di cui alla lettera g), che già nel primo punto menziona la preparazione di una relazione VIA da parte del committente come uno degli elementi essenziali di una VIA.

La relazione di VIA deve contenere le informazioni necessarie affinché l'autorità competente possa giungere ad una conclusione motivata, come richiesto per l'autorizzazione, e deve essere di qualità sufficiente per consentire tale giudizio.