Recupero transfrontaliero degli alimenti in Europa

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Relazioni del regolamento sulle obbligazioni alimentari con gli altri strumenti

 

L’articolo 68 del regolamento sulle obbligazioni alimentari ne definisce le relazioni con altri strumenti comunitari. Il regolamento sulle obbligazioni alimentari modifica il regolamento Bruxelles I sostituendone le disposizioni applicabili in materia di obbligazioni alimentari. (Per l’applicazione delle norme del vecchio regolamento Bruxelles I riguardanti le obbligazioni alimentari per un periodo transitorio, vedere l’articolo 75(2) of del regolamento sulle obbligazioni alimentari).

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari, inoltre, sostituisce, in materia di alimenti, il regolamento europeo sul titolo esecutivo (in vigore dal 21 ottobre 2005 in tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione della Danimarca), ma non riguardo ai titoli esecutivi europei sulle obbligazioni alimentari emessi in un altro Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari, nelle materie riguardanti le obbligazioni alimentari e soggetto al capo V, non pregiudica l’applicazione della direttiva sul patrocinio a spese dello Stato (direttiva 2002/8/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minimi comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie). Per la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato, che si applica in tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Danimarca, è stata necessaria la trasposizione in legge nazionale entro il 30 maggio 2006.

Riguardo alle relazioni con gli strumenti internazionali, il regolamento sulle obbligazioni alimentari stabilisce, all’articolo 69(2), che esso “prevale sulle convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal regolamento [sulle obbligazioni alimentari] e di cui sono parte gli Stati membri”. Un’eccezione viene disciplinata nell’articolo 69(3), in base al quale, il regolamento “non osta all’applicazione della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari da parte degli Stati membri che ne sono parte [...]”.

Il regolamento sulle obbligazioni alimentari, pertanto, prevale sulle convenzioni precedenti dell’Aia in materia di obbligazioni alimentari del 1958 e del 1973, nonché sulla convenzione ONU del 1956. Il regolamento, in generale, prevale anche sulla nuova convenzione di Lugano, che all’articolo 64(1) chiarisce di non pregiudicare l’applicazione da parte degli Stati della Comunità europea del regolamento Bruxelles I e successive modifiche (vedere, tuttavia, l’articolo 64 (2) della nuova convenzione di Lugano).

Il regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari prevale anche in relazione alla convenzione dell’Aia del 2007 (non ancora entrata in vigore – status al 20 aprile 2012); l’articolo 51(4) della convenzione dell’Aia del 2007 chiarisce che la convenzione dell’Aia “non pregiudica l’applicazione degli strumenti di un’organizzazione regionale di integrazione economica per quanto riguarda il riconoscimento o l’esecuzione di decisioni tra gli Stati membri dell’organizzazione regionale di integrazione economica”