Il processo di una VIA
Progetti ai sensi della direttiva VIA - Progetti dell'Allegato I - VIA obbligatoria
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
Per i progetti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'allegato I della direttiva VIA, i colegislatori hanno stabilito una presunzione che tali progetti, in virtù della loro natura (nel caso, ad esempio, di centrali nucleari, raffinerie di petrolio greggio o autostrade) o delle loro dimensioni (ad esempio, centrali termiche con una potenza termica pari o superiore a 300 megawatt; aeroporti con una lunghezza di base della pista di decollo e atterraggio pari o superiore a 2100 metri; gasdotti per gas, petrolio e prodotti chimici con un diametro superiore a 800 mm e una lunghezza superiore a 40 km) hanno un impatto significativo sull'ambiente. Pertanto, non sarà possibile per il committente dimostrare che un progetto, ricadente in tali categorie, non comporti un impatto ambientale significativo; tutti i progetti elencati nell'allegato I della direttiva VIA devono, quindi, essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale obbligatoria.
A questo proposito, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea, lo scopo della direttiva VIA non può essere aggirato dalla scissione dei progetti e dalla mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti. La realizzazione di progetti in due o più fasi non deve in sostanza sottrarre gli stessi dall'obbligo di effettuare una valutazione quando, considerati nel loro insieme, essi possano avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva VIA.