Legislazione UE sulle valutazioni ambientali

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Il processo di una VIA

 

La direttiva VIA definisce la valutazione dell'impatto ambientale come un processo che comprende diverse fasi, documenti correlati e consultazioni.

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g), della direttiva VIA:
(g) "valutazione dell'impatto ambientale": un processo comprendente:
  • (i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del committente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
  • (ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;
  • (iii) l'esame, da parte dell'autorità competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal committente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
  • (iv) la conclusione motivata dell'autorità competente in merito agli effetti significativi del progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
  • (v) l'integrazione della conclusione motivata dell'autorità competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.

Vale la pena di notare che la definizione di "valutazione dell'impatto ambientale" è stata aggiunta dalla direttiva di modifica 2014/52/UE, così contribuendo a definire la fattispecie, precedentemente controversa, in merito alla natura e contenuti della VIA. Questa modifica ha incorporato le conclusioni della Corte di giustizia europea sulla natura e sul contenuto di una VIA, elaborate al lume dell'interpretazione dell'articolo 3 della precedente direttiva VIA. Clicca qui per maggiori informazioni!