Legislazione UE sulle valutazioni ambientali

SCHMUCKBILD + LOGO

INHALT

BREADCRUMB

Il processo di una VIA
Progetti ai sensi della direttiva VIA - La definizione di "progetto"

 

La direttiva VIA fornisce una duplice definizione di "progetto", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a):

Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva VIA:
(a) "progetto":
  • la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere;
  • altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Questa definizione è stata oggetto di una serie di cause presso la Corte di giustizia europea (CGCE). Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha dato un'interpretazione ampia del concetto di "costruzione". Nel valutare la necessità di una VIA nel caso di una ristrutturazione stradale, la Corte ha accettato che i lavori di ristrutturazione di una strada già esistente possano essere equivalenti, per le loro dimensioni e per le modalità con cui vengono eseguiti, alla costruzione di una nuova strada, quindi giustificando l'adozione di una procedura di VIA nel caso di specie. Clicca qui per maggiori informazioni!

Inoltre, la Corte di giustizia europea ha statuito che sarebbe contrario all'obiettivo stesso della direttiva VIA escludere dal campo di applicazione dell'allegato II i lavori di miglioramento o ampliamento delle infrastrutture di un aeroporto esistente, in quanto l'allegato I riguarda la "costruzione di aeroporti", e non gli "aeroporti" in quanto tali. Secondo la Corte, tale interpretazione consentirebbe infatti a tutti i lavori di modifica di un aeroporto preesistente, indipendentemente dalla loro portata, di non rientrare negli obblighi derivanti dalla direttiva e priverebbe così di efficacia l'allegato II. Clicca qui per maggiori informazioni!

In un altro caso, tuttavia, la CGCE ha concluso, sulla base delle sentenze pronunciate nei due casi sopra citati, che le opere fisiche sono essenziali per classificare il progetto come rispondente alla definizione di "progetto" ai sensi della direttiva VIA. Secondo la Corte, l'ambito di applicazione esteso della direttiva non può prescindere da un'interpretazione teleologica, basata sulla volontà chiaramente espressa dal legislatore europeo; volontà, questa, da cui consegue che, in ogni caso, il rinnovo di un consenso esistente per la gestione di un aeroporto non può, in assenza di opere o interventi che comportino modifiche all'aspetto fisico del sito, essere classificato come "costruzione" ai sensi del punto 7, lettera a), dell'Allegato I della Direttiva VIA. Clicca qui per maggiori informazioni!