Diritto dell'acqua dell'UE
Strumenti per la protezione dell'acqua
(D) Tariffazione dell'acqua
La Corte di Giustizia Europea ha statuito che le disposizioni della direttiva, che definiscono la nozione di "servizi idrici" ma non quella di "servizi", non chiariscono immediatamente se il legislatore dell'Unione intendesse assoggettare al principio del recupero dei costi qualsiasi servizio relativo a ciascuna delle attività contemplate, o solo i servizi connessi alla fornitura di acqua in tutte le fasi di tale attività, nonché quelli connessi al trattamento delle acque reflue. Secondo la Corte, le misure per il recupero dei costi dei servizi idrici "costituiscono uno degli strumenti a disposizione degli Stati membri per la gestione qualitativa dell'acqua al fine di conseguire un uso razionale dell'acqua". Di conseguenza, se è vero che le varie attività in questione, quali l'estrazione o il sequestro, "possono avere un impatto sullo stato dei corpi idrici e sono quindi suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale direttiva, non si può dedurre da ciò che, in ogni caso, l'assenza di tariffazione per tali attività metterà necessariamente a repentaglio la realizzazione di tali obiettivi". Né che, di conseguenza, tutte queste attività debbano necessariamente essere soggette al principio del recupero dei costi (Causa C-525/12, Commissione contro Germania, ECLI:EU:C:2014:2202, par. 57).Questa constatazione della Corte rivela in modo piuttosto forte il carattere flessibile del principio di internalizzazione rispetto ai costi dei servizi idrici, come declinato nell'attuale legislazione comunitaria in materia di acque. Infatti, le misure relative al recupero del costo dei servizi idrici sono in qualche modo simili a previsioni di soft law, giacché la Corte stessa spiega che esse "sono uno degli strumenti a disposizione degli Stati membri per la gestione qualitativa dell'acqua al fine di ottenere un uso razionale dell'acqua" (idem, par. 55). La ragione di ciò è che le condizioni e i requisiti esistenti in materia di acqua nell'UE "richiedono soluzioni specifiche", cosicché il legislatore europeo ha inteso "tener conto della diversità delle soluzioni nella pianificazione e nell'attuazione di misure volte alla protezione e all'utilizzo ecologicamente variabile dell'acqua nei bacini fluviali e che le decisioni siano prese al livello più vicino possibile al luogo di utilizzo o di degrado dell'acqua" (idem, par. 52). Pertanto, fatta salva l'importanza delle politiche di tariffazione dell'acqua e del principio "chi inquina paga", priorità deve essere data alle azioni che rientrano nella giurisdizione degli Stati membri, nell'elaborazione di programmi d'azione adeguati alle condizioni locali e regionali" (idem, par. 52). Allo stesso modo, mentre le politiche di tariffazione dell'acqua forniscono adeguati incentivi agli utenti per un uso efficiente delle risorse idriche, i metodi per raggiungere tale obiettivo sono lasciati alla discrezione degli Stati membri ed è prassi comune negli Stati membri che il prezzo dei servizi idrici sia composto da una componente fissa e da una variabile (Causa C-686/15, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. contro Željka Klafuric, ECLI:EU:C:2016:927, par. 25).
Come ulteriore elemento di flessibilità, gli Stati membri possono discostarsi da questo "principio" di fissazione dei prezzi dell'uso dell'acqua, tenendo conto degli effetti sociali, ambientali ed economici del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione (o delle regioni) interessate. Tuttavia, la direttiva specifica espressamente che tale scostamento non è necessario (articolo 9, paragrafo 4). Tale precisazione è necessaria al fine di evitare situazioni di trattamenti discriminatori tra gli utenti dei servizi idrici; questione, questa, che potrebbe rivelarsi difficile da trattare in alcuni Stati membri.