EU Water Law

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Diritto dell'acqua dell'UE
Strumenti per la protezione dell'acqua

 

(D) Tariffazione dell'acqua

La WFD considera la tariffazione dell'acqua come uno strumento economico di tutela ambientale, proprio come se si valutasse un'ecotassa sull'approvvigionamento idrico dei consumatori. Così facendo, non richiede una rigida internalizzazione dei costi ambientali esterni legati all'utilizzo dell'acqua, ma lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, che "tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici" (articolo 9, paragrafo 1). Ciò implica un principio "l'utente paga", declinato come uno strumento economico. Onde determinare il livello adeguato di tariffazione, la direttiva quadro sulle acque prevede che in ciascun bacino idrografico venga effettuata un'analisi economica legata all'uso dell'acqua, in modo da fornire le informazioni necessarie per accertarne la totalità dei costi economici (articolo 9, par. 1).

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che, "entro il 2010", le politiche di tariffazione dell'acqua si avvicinino all'internalizzazione dei costi ambientali esterni sotto due aspetti. In primo luogo, "che le politiche di tariffazione dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente". Questo è, in effetti, lo scopo precipuo persguito da strumenti economici di questo calibro; tuttavia, non è detto che dispiegando la sua rigidità, in quanto tale, lo strumento economico possa raggiungere il scopo tramite un semplice segnale agli utenti e assumendo la forma di una parziale internalizzazione. In secondo luogo, diversi settori economici devono contribuire adeguatamente ai costi dei servizi legati all'uso dell'acqua, e questo almeno per quanto riguarda i settori dell'industria, dell’uso domestico e dell'agricoltura. Anche in questo caso, tale contributo deve essere "adeguato", il che lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità incoerente con un vero e proprio strumento economico da attuarsi in modo rigoroso.

L'ammorbidimento del carattere obbligatorio dell'internalizzazione dei costi ambientali esterni legati all'uso dell'acqua è indiscutibile: mentre il principio "chi inquina paga" - in qualche modo esteso o riorientato - gode quindi di un innegabile riconoscimento esplicito in linea di principio, la sua applicazione è flessibile. Il riesame giurisdizionale non potrà richiedere agli Stati membri un rigore nella fissazione dei prezzi dell'acqua, ma solo che essi giustifichino l'effettivo impatto dei parametri pertinenti su tali prezzi. I servizi idrici da prendere in considerazione non comprendono solo la fornitura di acqua e il trattamento delle acque reflue in senso stretto. La definizione di tali servizi comprende altre attività quali la navigazione, la produzione di energia idroelettrica e la protezione dalle inondazioni, compresi, come espressamente previsto, l'estrazione, il sequestro, lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione dell'acqua (articolo 2, punto 38).