Diritto dell'acqua dell'UE
Le strutture di protezione dell'acqua
(B) Aree protette
La direttiva quadro sulle acque considera alcuni ambienti o aree acquatiche in modo specifico in considerazione della protezione rafforzata che fornisce loro tanto quanto quella risultante da altre normative europee (art. 6). Tale protezione specifica riguarda le acque utilizzate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscano più di 10 m3 al giorno, o servano più di 50 persone, nonché i corpi idrici destinati a tale uso in futuro (articolo 7, par. 1).La dimensione di legislazione "quadro" propria della direttiva 2000/60/CE è confermata dal fatto che essa si basa, per i propri fini, su alcune aree designate per una protezione speciale ai sensi delle direttive che prevedono la protezione delle acque superficiali e sotterranee, per la conservazione degli habitat e delle specie, nonché delle acque di balneazione o di quelle ritenute vulnerabili ai fini del trattamento delle acque reflue urbane (cfr. sotto, § 2). In ogni distretto idrografico, i registri devono essere istituiti, aggiornati e inseriti nel piano di gestione del distretto idrografico (cfr. sotto, § 2) e devono includere mappe che indicano l'ubicazione di ciascuna area protetta (articolo 6 e allegato IV WFD).