Ulteriore giurisprudenza sulla VAS (selezione)
La CGUE ha valutato il concetto di screening ai sensi della direttiva VAS in una serie di casi, compresa la questione della discrezionalità degli Stati membri in tale processo. A tal fine, la CGUE è giunta alla conclusione che il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, è limitato dall'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, di sottoporre a valutazione ambientale i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente, in particolare per le loro caratteristiche, i loro effetti e le zone che possono essere interessate. Di conseguenza, uno Stato membro che stabilisca un criterio che porta, in concreto, ad esentare in anticipo un'intera classe di piani dall'obbligo di valutazione ambientale esorbiterebbe dai limiti del suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, a meno che tutti i piani esentati non possano essere considerati non suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente.
In relazione alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico della direttiva VAS, la CGUE ha concluso che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VAS deve essere interpretato nel senso che non richiede che la normativa nazionale di recepimento stabilisca con precisione i termini entro i quali le autorità designate e il pubblico interessato (o potenzialmente interessato) devono poter esprimere il proprio parere su una determinata bozza di piano o di programma e sul relativo rapporto ambientale. Di conseguenza, l'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che tali termini siano stabiliti caso per caso dall'autorità che predispone il piano o il programma. Tuttavia, in tale situazione, l'articolo 6, paragrafo 2, prevede che, ai fini della consultazione di tali autorità e del pubblico su una determinata bozza di piano o di programma, il periodo effettivamente stabilito deve essere sufficiente per consentire loro di esprimere in tempo utile il proprio parere su tale bozza di piano o di programma e sul relativo rapporto ambientale.