Il procedimento di VAS
Piani e programmi ai sensi della direttiva VAS - Ambito di applicazione
La differenza più significativa tra le direttive VIA e VAS risiede nel loro campo di applicazione. Mentre la VIA si concentra su un progetto specifico (ad esempio, la costruzione di una ferrovia o di un'autostrada o la realizzazione di un impianto industriale) e sulle conseguenze/impatti ambientali di tale progetto, la VAS applica un approccio più generale quando si esaminano i piani e i programmi pubblici di vari settori (agricoltura, silvicoltura, pesca, energia, industria, pianificazione territoriale, ecc.). Tali piani e programmi, per loro natura e definizione, si collocano ad un livello di pianificazione più elevato e comprendono almeno due (usualmente un numero maggiore) di progetti che rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva VIA. Ad esempio, il programma di sviluppo delle infrastrutture di trasporto di uno Stato membro può comprendere la costruzione di diverse ferrovie e/o autostrade, mentre una strategia energetica può comprendere una grande varietà di progetti sia dell'allegato I (grandi centrali termiche, oleodotti e gasdotti, stoccaggio sotterraneo del gas o impianti nucleari, cavi aerei), che dell'allegato II (centrali termiche più piccole, centrali idroelettriche, ecc.).
La CGUE, nel chiarire il rapporto tra le due direttive, è giunta anche alla conclusione che, alla luce delle differenze esistenti tra le valutazioni effettuate ai sensi delle direttive VIA e VAS, è necessario rispettare contemporaneamente i requisiti di entrambe le direttive.
L'articolo 3 della direttiva VAS riconosce inoltre la forte interconnessione tra le due direttive relative alle valutazioni ambientali, imponendo una VAS obbligatoria per i piani e i programmi "che stabiliscono il quadro per la futura autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE [direttiva VIA]".
Allo stesso tempo, i piani e i programmi il cui unico scopo è quello di servire la difesa nazionale o l'emergenza civile e i piani e i programmi finanziari o di bilancio sono esplicitamente esclusi dall'obbligo di effettuare una VAS.