Il procedimento di VAS
Piani e programmi ai sensi della direttiva VAS - La definizione di piano e programma
La direttiva VAS è entrata in vigore il 21 luglio 2001 e durante i suoi 16 anni di esistenza non è mai stata modificata, il che la rende un pezzo unico della legislazione ambientale dell'UE.
L'obiettivo della Direttiva VAS è quello di fornire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nella preparazione, adozione e attuazione di piani e programmi, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile in tutti i processi di pianificazione. Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto garantendo che venga effettuata una valutazione ambientale per i piani e i programmi che sono stati identificati come suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente.
La definizione di piano e programma
per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
La Direttiva VAS si applica a piani e ai programmi pubblici, cioè a quelli che sono soggetti alla preparazione e/o all'adozione da parte di un'autorità e che sono richiesti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali.
Ad esempio, nel valutare i programmi d'azione per la protezione dei nitrati adottati ai sensi di un altro atto legislativo dell'UE, When assessing nitrate protection action programmes adopted pursuant to another piece of EU law, la CGUE è giunta alla conclusione che, in linea di principio, si tratta di un piano o programma che rientra negli obblighi della direttiva VIA, in quanto costituisce un "piano" o "programma" ai sensi dell'articolo 2, lettera a) di tale direttiva, e contiene misure conformi a quello che è un requisito per il rilascio dell'autorizzazione che può essere concessa per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA.
In una delle sue recenti sentenze relative alla direttiva VAS, la CGUE è giunta alla conclusione che, dato l'obiettivo generale della direttiva, volto a fornire un elevato livello di protezione dell'ambiente, le disposizioni che delimitano l'ambito di applicazione della direttiva, in particolare quelle che stabiliscono le definizioni delle misure previste dalla direttiva, devono essere interpretate in senso lato.
La Corte di giustizia ha inoltre osservato, in merito alla nozione di "piani e programmi" che, se è vero che esso deve riguardare un'area specifica, non risulta dalla formulazione dell'articolo 2, lettera a), o dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che tali piani o programmi debbano riguardare la pianificazione per una determinata area. Dalla formulazione di tali disposizioni risulta che esse coprono, in senso lato, la pianificazione regionale e distrettuale in generale. Infine, nella stessa causa, la CGUE ha anche stabilito che la nozione di "piani e programmi" può comprendere gli atti normativi adottati per legge o per regolamento.