Recupero transfrontaliero degli alimenti in Europa

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Legge applicabile – Protocollo dell’Aia del 2007

Introduzione

 

La legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri dell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito) è determinata attualmente in base al protocollo dell’Aia del 2007 (vedere articolo 15 del regolamento sulle obbligazioni alimentari). Il protocollo dell’Aia del 2007 è entrato in vigore il 1° agosto del 2013 ma viene applicato provvisoriamente nell’Unione europea (ad eccezione della Danimarca e del Regno Unito) dal 18 giugno 2011 (vedere la parte 2 precedente, sottocapitolo 2).

Le norme sulla legge applicabile del protocollo dell’Aia del 2007 sono di applicazione universale (articolo 2(inglese)). Questo significa che in tutti gli Stati vincolati dal protocollo, un’autorità giurisdizionale adita per una domanda in materia di obbligazioni alimentari che rientra nell’ambito sostanziale del protocollo deve “determinare la legge applicabile nel merito [applicando il protocollo], anche se il caso presenta legami molto stretti (in virtù della residenza delle parti o per altri motivi) con uno o più Stati contraenti” (vedere relazione esplicativa Bonomi sul protocollo dell’Aia del 2007(inglese), para. 35) e anche “se la legge applicabile è quella di uno Stato non contraente” (articolo 2(inglese)).

Qualsiasi rinvio a leggi straniere operato dalle disposizioni del protocollo è un rinvio diretto al diritto sostanziale dello Stato in questione, ad esclusione delle “norme sul conflitto di leggi” dello Stato alla cui legge si opera il rinvio (vedere l’articolo 12(inglese)).

Per l’approfondimento su ciò che la legge applicabile alle obbligazioni determina, vedere la lista non esaustiva di cui all’articolo 11(inglese).