Scelta della legge applicabile
Una delle principali novità del protocollo dell’Aia del 2007 rispetto ai due precedenti strumenti dell’Aia sulla legge applicabile nel campo delle obbligazioni alimentari è l’ammissione dell’autonomia della parte (vedere relazione esplicativa Bonomi sul protocollo dell’Aia del 2007(inglese), para. 109 e successivi).
Il protocollo distingue fra la designazione della legge applicabile ai fini di un procedimento particolare (articolo 7) e la designazione della legge applicabile in generale (articolo 8(inglese)).
L’articolo 7(inglese) permette al debitore e al creditore degli alimenti, ai fini di un particolare procedimento in un determinato Stato, di designare espressamente la legge di tale Stato, ossia la legge del foro, applicabile alle obbligazioni alimentari, articolo 7(1)(inglese). L’articolo 7(2)(inglese) stabilisce le condizioni e i requisiti formali di tale designazione: “la designazione precedente la presentazione dell’istanza deve essere oggetto di accordo, firmato da entrambe le parti, scritto o registrato su un supporto le cui informazioni siano accessibili per essere consultate successivamente”.
In conformità all’articolo 8(inglese), il ”debitore e il creditore degli alimenti possono, in qualsiasi momento , designare una delle seguenti leggi come legge applicabile ad un’obbligazione alimentare:
- la legge dello Stato di cui una delle parti ha la cittadinanza al momento della designazione
- la legge dello Stato in cui una delle parti ha la residenza abituale al momento della designazione
- la legge designata dalle parti come applicabile, o di fatto applicata, al loro regime patrimoniale
- la legge designata dalle parti come applicabile, o di fatto applicata, al loro divorzio o separazione personale.
La scelta della legge deve avvenire “per iscritto o registrata su un supporto le cui informazioni siano accessibili per essere consultate successivamente; deve essere, inoltre, firmata da entrambe le parti” (articolo 8(2)). Tale scelta non è possibile in caso di obbligazioni alimentari nei confronti di una persona di età inferiore a 18 anni o di un “adulto vulnerabile” che non sia in grado di tutelare i propri interessi (vedere articolo 8(3)(inglese)). L’articolo 8(4) e (5)(inglese) contiene determinate limitazioni riguardo agli effetti della scelta della legge applicabile. Per approfondire il relativo contesto, vedere relazione esplicativa Bonomi sul protocollo dell’Aia del 2007(inglese), para. 146 e successivi.