Recupero transfrontaliero degli alimenti in Europa

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Riconoscimento ed esecuzione: Regolamento sulle obbligazioni alimentari

Capo IV – Sezione 1

 

Le norme per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di alimenti di cui al capo IV, sezione 1 del regolamento (articoli 17-22) si applicano alle decisioni emesse negli Stati membri dell’Unione europea vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007. Al momento, si tratta di tutti gli Stati membri dell’Unione europea ad eccezione di Regno Unito e Danimarca see the Chapter on the geographic and temporal scope of the Maintenance Regulation).

In conformità all'articolo 17(1) del regolamento, una decisione emessa in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 è riconosciuta in qualsiasi altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Le decisioni esecutive nello Stato di origine lo sono anche in un altro Stato membro, senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività (Article 17(2)).

Vedere l’illustrazione semplificata di seguito:

 Maintenance Regulation - Section 1
Descrizione dell’immagine

Questo significa che le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia del 2007 non sono più, in linea di massima, trattate come "decisioni straniere ordinarie" negli altri Stati membri; tali decisioni acquisiscono il carattere di esecutività negli altri Stati membri nel momento in cui diventano esecutive nello Stato di origine.

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Occorre, tuttavia, osservare che il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari a norma del regolamento non implica in alcun modo il riconoscimento del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità alla base dell’obbligazione alimentare che ha dato luogo alla decisione, (vedere articolo 22 del regolamento).

L’abolizione dell’exequatur mantiene l’impegno di accelerare in modo deciso l'esecuzione delle decisioni di uno Stato membro negli altri Stati membri. Ovviamente, esistono ancora delle formalità da espletare nel procedere all’esecuzione di una decisione emessa da un altro Stato membro. Dopo tutto, la decisione resta una decisione emessa in un altro ordinamento giuridico, forse in una forma diversa e spesso in una lingua diversa. L’articolo 20 del regolamento elenca i documenti che devono essere trasmessi alle autorità competenti per l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione. Al fine di semplificare l’esecuzione delle decisioni emesse da altri Stati membri, sono stati sviluppati moduli multilingue, che sono allegati al regolamento. Per l’esecuzione di una decisione ai sensi della sezione 1, il modulo di cui all’allegato I deve essere rilasciato dall’autorità giurisdizionale d'origine (vedere articolo 20(1) b) del regolamento).

Il convenuto che non sia comparso e che intende impugnare l’esecuzione ha, in conformità all’articolo 19, il diritto di chiedere (entro i termini di cui all’articolo 19(2)) il riesame della decisione nello Stato membro d’origine, e:

  1. non gli sono stati comunicati o notificati gli atti in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese; o
  2. non ha avuto la possibilità di contestare il credito alimentare a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili.

If Se l’autorità giurisdizionale competente dello Stato d’origine è investita di una domanda di riesame a norma dell’articolo 19, il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione (articolo 21(3)). Il debitore può anche chiedere tale sospensione se l’esecutività della decisione stessa è sospesa nello Stato membro d’origine, (articolo 21(3)).

Nello Stato membro dell’esecuzione il debitore può, in conformità all’articolo 21(2), chiedere il diniego, in tutto o in parte, dell'esecuzione della decisione se:

  • il diritto di ottenere l’esecuzione della decisione è prescritto; o
  • l’esecuzione è inconciliabile con una decisione emessa nello Stato membro dell’esecuzione o con una decisione che soddisfi i requisiti necessari al suo riconoscimento nello Stato membro dell’esecuzione:

(vedere articolo 21(2) per maggiori dettagli).

A parte questo, il debitore che intende opporsi al riconoscimento può invocare i motivi di diniego o sospensione dell’esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione, purché non siano incompatibili con l’applicazione dell’articolo 21(2) e 3 (vedere articolo 21 (1)).

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