Recupero transfrontaliero degli alimenti in Europa

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Transazioni giudiziarie, atti pubblici

 

Inoltre, è importante osservare che le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro UE d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Per maggiori dettagli, vedere l’articolo 48 del regolamento sulle obbligazioni alimentari (vedere anche considerando 13).

Al riguardo, la convenzione dell’Aia del 2007 va, in una certa misura, oltre il regolamento sulle obbligazioni alimentari. L’articolo 19(inglese) della convenzione stabilisce che “il termine "decisione" comprende le transazioni e gli accordi conclusi dinanzi a o approvati da […] un‘autorità” e che il capo su riconoscimento ed esecuzione “si applica inoltre agli accordi sugli alimenti in conformità dell’articolo 30 [della convenzione]”. Per maggiori dettagli, vedere articolo 30(inglese) della convenzione. Occorre, tuttavia, osservare che gli Stati contraenti “possono riservarsi, in applicazione dell’articolo 62, di non riconoscere ed eseguire un accordo sugli alimenti” (vedere articolo 30(8)(inglese) della convenzione).