Recupero transfrontaliero degli alimenti in Europa

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Riconoscimento ed esecuzione: Convenzione dell’Aia del 2007

Procedure di riconoscimento ed esecuzione ai sensi della convenzione dell’Aia del 2007

 

La convenzione dell’Aia del 2007 prevede due diverse procedure che gli Stati possono scegliere di applicare (vedere articoli 24(1)(inglese) e 63 (1)(inglese)):

  • la procedura standard disciplinata dall’articolo 23(inglese) , che è applicabile a condizione che lo Stato contraente non abbia reso una dichiarazione per applicare la procedura alternativa; e
  • la procedura alternativa in conformità all’articolo 24(inglese), che è applicabile solo se lo Stato contraente ha reso una dichiarazione per utilizzare tale procedura.

La prima opzione è stata sostenuta dalla maggior parte delle delegazioni durante le negoziazioni ed è stata pertanto considerata procedura standard.

Tale procedura segue una logica simile a quella di cui alla sezione 2 del capo IV del regolamento sulle obbligazioni alimentari. Su domanda presentata direttamente all’autorità competente nello Stato dell‘esecuzione, tale autorità provvede senza indugio a dichiarare la decisione esecutiva o ad iscriverla nel registro ai fini dell’esecuzione (vedere articolo 23(3)(inglese) della convenzione). Analogamente alla sezione 2 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, in tale fase le parti non possono presentare osservazioni (articolo 23(4)(inglese) della convenzione); possono procedere in tal senso solo dopo aver ricevuto la notifica della dichiarazione di esecutività (o l’iscrizione in registro della decisione di esecuzione) o del suo rifiuto. A differenza della sezione 2 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, l’autorità competente può, ai sensi della convenzione dell’Aia del 2007, rifiutare la dichiarazione di esecutività (o l’iscrizione in registro della decisione) se il riconoscimento o l’esecuzione della decisione è manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato dell‘esecuzione. Benché quest’ultimo criterio sia anche motivo di rifiuto del riconoscimento ai sensi della sezione 2 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, esso può essere invocato, in conformità al regolamento, solo nella fase del ricorso, a seguito del rilascio della dichiarazione di esecutività

L’impugnazione o il ricorso in merito al rilascio o al rifiuto di un certificato di esecutività (o all’iscrizione in registro della decisione di esecuzione) può essere proposto, in conformità alla convenzione dell’Aia del 2007, entro 30 giorni dalla notifica o entro 60 giorni per la parte che non risiede nello Stato contraente (vedere articolo 23(6)(inglese)). I motivi su cui può fondarsi l’impugnazione o il ricorso sono elencati nell’articolo 23(7)(inglese) e includono criteri di competenza giurisdizionale (vedere l’articolo 23(7)(inglese) che si riferisce all’articolo 22 f)(inglese) e all’articolo 20(inglese)). Nel raffrontare i motivi su cui può fondarsi un’impugnazione o un ricorso nella convenzione dell’Aia del 2007 a quelli di cui alla sezione 2 del regolamento sulle obbligazioni alimentari, è possibile affermare che l’Unione europea (anche nei confronti degli Stati membri non vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007) è riuscita a compiere dei passi avanti per assicurare una procedura rapida di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di alimenti, riducendo le possibilità di impugnazione o ricorso. . Tuttavia, anche le nuove norme internazionali intendono accelerare notevolmente il recupero transfrontaliero degli alimenti. In molti casi in materia di alimenti, l’esecuzione di una decisione non viene contestata dal debitore; quindi, il tempestivo rilascio della dichiarazione di esecutività (o l’iscrizione in registro della decisione di esecuzione), secondo quanto previsto dall’articolo 23 della convenzione dell’Aia del 2007, accelera il riconoscimento e l’esecuzione. Inoltre, la convenzione dell’Aia del 2007 impone all’autorità competente di decidere rapidamente sul riconoscimento e sull’esecuzione (articolo 23(11)(inglese)). Vedere per maggiori dettagli l’articolo 23 della convenzione dell’Aia del 2007, nonché la relazione esplicativa Borrás/Degeling sulla convenzione dell’Aia del 2007(inglese), ai para. 490 e successivi.

2007 Hague Convention - Procedure Article 23
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La procedura alternativa di cui all’articolo 24 della convenzione dell’Aia del 2007 è stata inclusa per andare incontro agli ordinamenti giuridici che “utilizzano una procedura in un’unica fase e non prevedono una dichiarazione di esecutività o iscrizione in registro separata, ma un’unica domanda presentata all’autorità giurisdizionale per l’esecuzione di una decisione straniera“ (vedere la relazione esplicativa Borrás/Degeling sulla convenzione dell’Aia del 2007(inglese), para. 516). La procedura alternativa si applica solo agli Stati contraenti che hanno reso una dichiarazione in conformità all’articolo 24(1)(inglese) e all’articolo 63(inglese) della convenzione.

In conformità alla procedura alternativa, la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzione è emessa, in un’unica fase, dall’autorità competente dopo che il convenuto è stato informato ed entrambe le parti hanno avuto un’adeguata possibilità di essere sentite (articolo 24(3)(inglese)). L’articolo 24(4)(inglese) prevede una verifica limitata d’ufficio dei motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione (oltre all’articolo 22 a)(inglese) in materia di ordine pubblico), che possono essere verificati d’ufficio anche nella prima fase della procedura standard di cui all’articolo 23. Possono essere verificati d’ufficio anche i motivi di cui all’articolo 22, lettere c) e d)(inglese) nella procedura alternativa di cui all’articolo 24(inglese)).

La verifica di ulteriori motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione può avvenire su istanza del convenuto o qualora, dall’esame dei documenti presentati ai sensi dell’articolo 25(inglese), sorgano dubbi su tali motivi (articolo 24(4)(inglese)). Vedere, per maggiori dettagli sulla procedura alternativa di riconoscimento ed esecuzione, l’articolo 24 della convenzione dell’Aia del 2007, nonché la relazione esplicativa Borrás/Degeling sulla convenzione dell’Aia del 2007(inglese), al para. 516 e successivi.

2007 Hague Convention - Procedure Article 24
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