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Accesso alla giustizia nel panorama del diritto dell'UE e negli Stati membri
Legittimazione ad agire

 

Il "pubblico interessato" beneficia delle disposizioni di partecipazione pubblica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione di Århus e, per estensione, delle disposizioni sull'accesso alla giustizia di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e il corrispondente diritto derivato dell'UE. Per “pubblico interessato” si intende: "il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo". Click here for further information!. Tale definizione si riferisce sia ai singoli che alle ONG di protezione ambientale. Per gli individui, il presupposto fondamentale circa l’esistenza di una "menomazione di un diritto" o di un “interesse sufficiente” al fine di promuovere un ricorso relativo ad una specifica attività deve essere interpretato e applicato alla luce dell'obbligo di garantire un ampio accesso alla giustizia in materia ambientale. I diritti che possono essere lesi comprendono i diritti procedurali dell'individuo derivanti dal diritto ambientale dell'UE (ad esempio, i diritti di partecipazione pubblica), nonché i diritti sostanziali conferiti all'individuo (ad esempio, la protezione della salute umana, il diritto di proprietà. Ecc.).

Per quanto riguarda le ONG ambientali, esse godono di legittimazione ad impugnare decisioni, atti od omissioni delle autorità pubbliche, in relazione a specifiche attività soggette a requisiti di partecipazione pubblica ai sensi del diritto europeo. Questa ulteriore garanzia per alcune associazioni ambientaliste è giustificata dal fatto che esse agiscono nell'interesse generale, con l'obiettivo di proteggere l'ambiente. Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre determinate condizioni alla legittimazione giuridica delle associazioni ambientaliste per escludere l'actio popularis. Tuttavia, i criteri che le ONG ambientali devono soddisfare per ottenere la legittimazione a ricorrere non devono essere eccessivamente difficili da soddisfare, e devono tener conto degli interessi delle piccole ONG locali. Inoltre, si deve garantire che le condizioni per ottenere la legittimazione non siano meno favorevoli per le ONG straniere rispetto a quelle nazionali.

Nella causa Djurgarden la CGUE ha affrontato la fattispecie, presente nelle legislazioni di taluni Stati membri, per la quale la mancata partecipazione di un individuo o una associazione alla procedura amministrativa per l'adozione di una decisione sia considerata circostanza ostativa all’ammissibilità di una successiva impugnazione di tale decisione. Su questo punto, la Corte ha chiarito che gli Stati membri non possono limitare la legittimazione ad impugnare una decisione di un'autorità pubblica solo a quei membri del pubblico interessato che hanno partecipato alla precedente procedura amministrativa per l'adozione di tale decisione.

Infine, la legittimazione giuridica deve essere garantita ai singoli individui e alle ONG ambientali per garantire il rispetto delle disposizioni procedurali dell'UE in materia ambientale, come quelle che stabiliscono le procedure decisionali che prevedono la partecipazione del pubblico, ad esempio nelle procedure relative ai piani e ai programmi.