La direttiva Seveso III (2012/18/UE)

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Il campo di applicazione e gli obiettivi della direttiva Seveso III

 

La Direttiva Seveso III è in vigore dal 13 agosto 2012. Gli Stati membri devono applicare le norme a partire dal 1° giugno 2015. Essa si applica a più di 12.000 stabilimenti industriali nell'Unione europea, ove vengono utilizzate o stoccate sostanze pericolose in grandi quantità, soprattutto nell'industria chimica e petrolchimica, nonché nei settori della vendita all'ingrosso e dello stoccaggio di carburanti (compresi GPL e GNL). La definizione di "stabilimento", ai sensi dell'articolo 3 della direttiva Seveso III, comprende "l'intero sito sotto il controllo di un operatore in cui sono presenti sostanze pericolose in uno o più impianti, comprese le infrastrutture o attività comuni o correlate" (cfr. parere nella causa C-158/15, Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, par. 33-36). Gli stabilimenti possono classificarsi come di livello inferiore o superiore, a seconda della quantità di sostanze pericolose presenti. Nell'art. 2, la Direttiva fornisce un elenco degli stabilimenti che rientrano sempre nel suo ambito di applicazione: stoccaggio sotterraneo onshore di gas in strati naturali; falde acquifere; cavità saline e miniere in disuso; operazioni di trattamento chimico e termico e di stoccaggio connesse a quelle che comportano sostanze pericolose; impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini di decantazione o le dighe di decantazione, contenenti sostanze pericolose. D'altro canto, alcuni stabilimenti sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Rientrano in questo elenco, ad esempio: gli stabilimenti militari; i pericoli creati dalle radiazioni ionizzanti provenienti da sostanze; il trasporto di sostanze pericolose; lo sfruttamento di minerali; lo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore o in siti di deposito di rifiuti in terraferma, compreso lo stoccaggio sotterraneo di rifiuti. Tali industrie sono soggette ad altre normative a livello dell'Unione o nazionale che prevedono, in linea di principio, un livello di sicurezza equivalente.

D'altro canto, alcuni stabilimenti sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Rientrano in questo elenco, ad esempio: gli stabilimenti militari; i pericoli creati dalle radiazioni ionizzanti provenienti da sostanze; il trasporto di sostanze pericolose; lo sfruttamento di minerali; lo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore o in siti di deposito di rifiuti in terraferma, compreso lo stoccaggio sotterraneo di rifiuti. Tali industrie sono soggette ad altre normative a livello dell'Unione o nazionale che prevedono, in linea di principio, un livello di sicurezza equivalente.

L'obiettivo principale della direttiva Seveso III è quello di stabilire gli obblighi generali dei gestori e i requisiti per le autorità competenti al fine di prevenire gli incidenti rilevanti. Al fine di ridurre il rischio di effetti domino, qualora gli stabilimenti siano ubicati in modo da aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, i gestori dovrebbero cooperare allo scambio di informazioni adeguate e all'informazione del pubblico, compresi gli stabilimenti vicini che potrebbero essere interessati.

La direttiva Seveso III richiede anche un maggiore coinvolgimento del pubblico interessato. Infine, la direttiva tiene debitamente conto anche dei cambiamenti tecnici, a livello europeo e internazionale, in merito alla classificazione delle diverse sostanze chimiche.