Mediazione familiare

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"Attori" potenziali in un caso di sottrazione transfrontaliera di minori da parte di un genitore

 

Quando comprende che il minore è stato sottratto, il genitore si rivolge spesso ad un avvocato locale, che potrebbe spingerlo ad adire le vie legali per ottenere l'affidamento esclusivo del minore nel paese. Se il genitore colpevole della sottrazione e il minore scompaiono improvvisamente, il genitore vittima di sottrazione si rivolge spesso alla polizia chiedendo di diramare un allerta alle frontiere. L'azione successiva è contattare l'autorità centrale (CA) nel paese di residenza abituale del minore, che consiglierà di contattare l'autorità centrale nel paese in cui il minore è stato condotto a seguito di sottrazione. Questa CA avrà un'importanza fondamentale nel processo di ritorno del minore, si terrà in contatto con entrambi i genitori e gli avvocati incaricati, e potrà raccomandare, se non addirittura finanziare, una mediazione. In alcuni casi, l'autorità centrale rappresenta il genitore vittima di sottrazione. Negli altri casi, i due genitori hanno i rispettivi avvocati incaricati di rappresentarli nella causa avviata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980.

Il giudice che emana un provvedimento di ritorno o contro il ritorno del minore nel paese di residenza abituale, può coinvolgere qualsiasi delle seguenti figure:

  • i servizi sociali;
  • un tutore;
  • un'agenzia incaricata di organizzare una visita monitorata;
  • uno psicologo come esperto;
  • un interprete per il genitore vittima di sottrazione.

Il giudice è nella posizione ideale per consigliare la mediazione alle parti, soprattutto perché molti giudici sanno bene che un provvedimento giudiziario di ritorno o contro il ritorno del minore risolve questo importante punto, ma non risolve tutte le numerose altre pressanti questioni del caso.

Il genitore vittima di sottrazione che si reca nel paese in cui il minore è stato condotto a seguito di sottrazione può chiedere di essere assistito dal proprio consolato. Se al provvedimento viene presentata opposizione, intervengono le autorità giurisdizionali di appello e alla fine, se il provvedimento finale prevede il ritorno del minore e il genitore colpevole della sottrazione si rifiuta di collaborare, la polizia e un ufficiale giudiziario possono essere chiamati ad intervenire per trasferire il minore da un genitore all'altro genitore, accompagnando il minore alla stazione ferroviaria o all'aeroporto.

Nei casi di sottrazione che rientrano nella Convenzione dell'Aja sono coinvolte talmente tante persone che per i genitori la situazione diventa talvolta insostenibile: all'inizio non hanno idea della situazione in cui stanno entrando.