Mediazione familiare

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Accordo di mediazione

 

Riguardo all'esecutività degli accordi frutto di mediazione, la Direttiva UE sulla mediazione stabilisce quanto segue:

"1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l'esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. (…)

2. Il contenuto dell'accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta".

(Vedi anche Allegato 1 alla Guida di buone pratiche per la mediazione, "Rendere vincolante l'accordo di mediazione")

L'accordo di mediazione o protocollo d'intesa riguarda potenzialmente le seguenti questioni:

  • ritorno;
  • residenza abituale di minore e genitori;
  • accordi abitativi;
  • alimenti;
  • affidamento e diritto di visita;
  • viaggi e passaporti;
  • educazione bilingue e biculturale;
  • ritiro della causa intentata ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980 e/o delle accuse penali
  • lstatus giuridico dell'accordo;
  • clausola di mediazione.