Ambito
Il rinvio pregiudiziale è il processo con cui le autorità giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Corte di giustizia europea un'interpretazione sul diritto dell'Unione europea. Rinvio che consente alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di chiedere una pronuncia definitiva sul significato del diritto UE. Il compito di applicare il diritto UE alle particolari circostanze del caso specifico resta di competenza dell'autorità giurisdizionale nazionale, che deve sospendere il procedimento e attendere la pronuncia della Corte di giustizia europea prima di finalizzare le proprie decisioni. Il rinvio alla Corte di giustizia europea serve solo a risolvere problemi di interpretazione del diritto UE, ed è pregiudiziale per la decisione finale che sarà resta dall'autorità giurisdizionale nazionale.
Il procedimento di rinvio pregiudiziale è stabilito dall'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [2010] GU C83/01:
(a) sull'interpretazione dei trattati;
(b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.
La Corte di giustizia europea è competente ad interpretare i trattati UE e tutti gli atti creati in conformità ai trattati, tra cui anche gli atti legislativi. È compito delle autorità giurisdizionali degli Stati membri chiedere il rinvio pregiudiziale quando non risulta chiaro il significato o l'effetto di una norma europea. Nel diritto di famiglia, questo significa che ogni problema di interpretazione derivante dai regolamenti europei in materia può essere rinviato pregiudizialmente alla Corte di giustizia europea, affinché quest'ultima si pronunci sulla questione. Possono essere oggetto di rinvio pregiudiziale le richieste di interpretazione che scaturiscono dai seguenti regolamenti:
- Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 GU [2003] L 338/1;
- Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari GU [2009] L 7/1;
- Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale GU [2010] L 343/10
Se vi è un dubbio sul significato delle disposizioni di questi regolamenti in procedimenti familiari transfrontalieri, se non risulta chiaro come le disposizioni debbano interagire le une con le altre o se non è chiaro l'effetto di una norma, l'autorità giurisdizionale nazionale può chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea.