Competenza giurisdizionale speciale - Articolo 12(1)
Trattare una controversia in materia di responsabilità genitoriale unitamente ad una causa di divorzio
Articolo 12(1) – Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio … sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
(a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
(b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore.
- L’articolo 12(1) lega la competenza giurisdizionale sul divorzio, disciplinata dall’articolo 3 Bruxelles II bis, alla competenza giurisdizionale sulle controversie associate in materia di responsabilità genitoriale. Una disposizione sensata, che permette alla stessa autorità giurisdizionale di decidere sia in merito al divorzio che ai futuri accordi fra ex coniugi riguardo agli eventuali figli.
- L’articolo 12(1) non è limitato ai figli nati dal matrimonio, per i quali entrambi gli ex coniugi sono titolari della responsabilità genitoriale. L’articolo riguarda anche i casi in cui solo uno dei genitori possa essere investito della responsabilità genitoriale (es.: presenza di figliastri da matrimoni precedenti). Gli accordi fra ex coniugi che riguardano eventuali figli saranno trattati dalla stessa autorità giurisdizionale.
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Il matrimonio di Jack e Marilyn fallisce. M presenta istanza di divorzio in Spagna e progetta di tornare a vivere in Spagna. J vuole rimanere in Olanda, dove lavora. Sia M che J vogliono l’affidamento di Blossom.
B ha la residenza abituale in Olanda ai sensi dell’articolo 8. M adisce con successo l’autorità giurisdizionale spagnola in merito al procedimento di divorzio e asserisce che anche il procedimento relativo all’affidamento della figlia debba essere trattato in Spagna. J vuole che sia l'autorità giurisdizionale olandese ad occuparsi della controversia sull'affidamento ai sensi dell’articolo 8.
Domanda: Cosa occorre, ai sensi dell’articolo 12(1), affinché il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale sia trattato dall’autorità giurisdizionale spagnola unitamente al procedimento di divorzio fra M e J? (seleziona)
Sia M che J devono essere titolari della responsabilità genitoriale su B e J deve accettare espressamente la competenza della Spagna
Sia M che J devono accettare la competenza dell’autorità giurisdizionale spagnola; e tale competenza in Spagna deve essere conforme all’interesse superiore del minore
J deve essere titolare della responsabilità genitoriale su B e la competenza in Spagna deve essere conforme all’interesse superiore del minore