Responsabilità genitoriale in contesto transfrontaliero

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INHALT

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Introduzione

 

Ambito

Regolamento 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 GU [2003] L 338/1; conosciuto come Bruxelles II rivisto o Bruxelles II bis

  • La libera circolazione dei cittadini in Europa ha portato alla costituzione di famiglie "internazionali" in cui genitori di diversa cittadinanza vivono in un paese che non è quello da cui provengono. Questa situazione, quando insorgono controversie familiari che coinvolgono i figli, può causare incertezza riguardo al paese in cui il caso debba essere trattato e agli eventuali effetti transfrontalieri di una decisione.
  • Il regolamento riguarda la competenza relativa alle controversie sulla responsabilità genitoriale, con individuazione delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere il caso. Riguarda, inoltre, il riconoscimento e l’esecuzione di eventuali decisioni successive all’interno dell’UE, ossia gli effetti giuridici di tali decisioni al di fuori dello Stato membro che ha emanato la decisione.
  • Quando l’autorità giurisdizionale è competente a pronunciarsi su una controversia ai sensi di Bruxelles II bis, la risoluzione della controversia stessa e il diritto sostanziale applicato, le decisioni sul benessere del bambino e il provvedimento da emanare sono adottati ai sensi del diritto di famiglia dello Stato membro. Il diritto UE individua l’autorità giurisdizionale competente e garantisce riconoscimento ed esecuzione della decisione negli altri Stati membri. Non agisce sul diritto sostanziale di famiglia degli Stati membri.
  • Bruxelles II bis crea un regime di tutela dei minori nell’ambito delle controversie all’interno dell’UE

    o Tutele generali previste dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tutela del diritto dei minori di essere ascoltati; far sì che le decisioni siano rese nel loro interesse superiore e che essi abbiano contatti con i due genitori
    o Il minore non deve mai essere lasciato senza un’autorità giurisdizionale che ne protegga gli interessi
    o Il diritto UE deve collaborare con il diritto sostanziale nazionale in materia di controversie familiari
    o Le autorità giurisdizionali nazionali devono collaborare a livello transfrontaliero per la tutela dei minori
  • Bruxelles II bis ricorre al principio di fiducia reciproca e di reciproco riconoscimento delle decisioni, come base del regolamento e per garantirne il corretto funzionamento:

    o armonizzare la competenza giurisdizionale per garantire il riconoscimento delle decisioni in tutta l’UE;
    o le controversie familiari internazionali devono essere risolte in una sede adatta per tutelare interessi e diritti del minore, nonché per essere riconosciute ed eseguite in tutti gli altri Stati membri.

  • Bruxelles II bis prevale su altri strumenti internazionali