Fase 2:
L’autorità centrale in Olanda contatta l’autorità centrale in Spagna.
Si osservi che J potrebbe anche, se preferisce, contattare l’autorità centrale in Spagna. Ciò potrebbe risultare utile se parla spagnolo e se ha familiarità con le autorità spagnole.
Fase 3:
L’autorità centrale in Spagna contatta M e cerca di stabilire il ritorno volontario del minore.
Fase 4:
Se non è possibile giungere ad una soluzione amichevole, l’autorità centrale spagnola contribuisce ad istituire un procedimento legale per il ritorno del minore. Si osservi che tale procedimento viene istituito nel paese in cui il minore è stato condotto a seguito di sottrazione. Spesso gli avvocati non riescono ad avviare questo procedimento, che istituiscono solo nel paese di residenza abituale del minore. Le autorità giurisdizionali di tale paese sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale (art. 8 Bruxelles II bis; vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 1), ma esiste un procedimento speciale, con iter più rapido, per il ritorno del minore.
Nota: capita talvolta che il genitore colpevole di sottrazione, M in questo caso, proponga un’azione nello Stato in cui ha condotto il minore a seguito di sottrazione, la Spagna in questo caso, richiedendo l’affidamento esclusivo. In questo caso, le autorità giurisdizionali spagnole devono adoperarsi per indagare sulla residenza abituale del minore (
vedi corso di formazione a distanza, Unità tematica 1, Parte 1) e non considerare la Spagna come residenza abituale se il minore vi è stato condotto a seguito di sottrazione. La sottrazione transfrontaliera di minore non può portare all’acquisizione di una nuova residenza abituale, a meno che tutte le persone titolari della responsabilità genitoriale non abbiano accettato il trasferimento o mancato rientro, o se il genitore vittima di sottrazione ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza, per più di un anno, del fatto che il minore risiede nel paese in cui è stato condotto a seguito di sottrazione e non ha presentato una domanda di ritorno del minore o ha ritirato tale domanda, o è stato definito un procedimento nel paese della precedente residenza abituale, oppure l’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore (art. 10 Regolamento Bruxelles II bis).