Funzionamento dell’articolo 19(2), Bruxelles II bis
Funzionamento del principio di litispendenza per risolvere conflitti di competenza giurisdizionale
Articolo 19(2) – Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.