Misure di protezione dei siti ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat
L'articolo 6 è una disposizione fondamentale della direttiva Habitat, in quanto definisce il quadro per la conservazione e la protezione dei siti e comprende requisiti proattivi, preventivi e procedurali. Essa impone agli Stati membri una serie di obblighi e di procedure specifiche volte, come risulta dall'art. 2, n. 2 della direttiva, a mantenere o, se del caso, a ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l'Unione europea. Tali obblighi concorrono al raggiungimento dell'obiettivo generale della direttiva, ossia di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente per quanto riguarda i siti protetti ai sensi della stessa. In tale contesto, la direttiva "Habitat" mira a far sì che gli Stati membri adottino misure di protezione adeguate al fine di preservare le caratteristiche ecologiche dei siti che ospitano particolari tipi di habitat naturali.
L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, si applica ai SIC (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva Habitat). L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo alle ZSC, che sono anche soggette ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. Dato che l'articolo 6 contiene disposizioni che disciplinano la conservazione e la gestione dei siti Natura 2000, è questo il regolamento che determina maggiormente il rapporto tra conservazione e utilizzo del territorio.
In sintesi, l'articolo contiene tre serie principali di disposizioni: L'articolo 6, paragrafo 1, prevede l'adozione delle necessarie misure di conservazione e si concentra sugli interventi positivi e proattivi; l'articolo 6, paragrafo 2, prevede la possibilità di evitare il deterioramento degli habitat e una significativa perturbazione delle specie. Pertanto il uso approccio é preventivo. L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce una serie di garanzie procedurali e sostanziali che disciplinano i piani e i progetti che possono avere un impatto significativo su un sito Natura 2000. All'interno di questa struttura, lo schema seguente mostra che esiste una distinzione tra l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che definisce un regime generale, e l'articolo 6, paragrafi 3 e 4, che definisce una procedura applicabile a circostanze specifiche.
Il regime generale di cui all'art. 6, n. 2, è tuttavia piuttosto rigoroso. Di conseguenza, un'attività si può ritenere conforme a tale regime solo se è garantito che non provocherà perturbazioni suscettibili di incidere in modo significativo sugli obiettivi di tale direttiva, e in particolare sugli obiettivi di conservazione degli habitat naturali. Di conseguenza, per stabilire la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 6, n. 2, della direttiva "Habitat", non è necessario stabilire l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra specifiche attività (ad esempio, le costruzioni) e le perturbazioni significative causate da quest'ultime alle specie interessate. È sufficiente stabilire l'esistenza di una probabilità o un rischio che l'attività provochi una perturbazione significativa di tali specie.
Va osservato che l'articolo 6, paragrafo 2, come la prima frase dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva Uccelli, impone agli Stati membri di adottare misure appropriate per evitare il deterioramento degli habitat e le perturbazioni che incidano in modo significativo sulle specie in riferimento alle quali sia avvenuta la classificazione di ZPS ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva Uccelli. Per quanto riguarda le zone classificate come ZPS, l'articolo 7 della direttiva "Habitat" prevede che gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva "Uccelli" siano sostituiti, tra l'altro, dagli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva "Habitat" a partire dalla data di attuazione della direttiva "Habitat", ovvero dalla data di classificazione ai sensi della direttiva "Uccelli", qualora quest'ultima data sia successiva.

Articolo 6 della direttiva Habitat
Fonte: Joseph van der Stegen, DG Environment, European Commission
Nel complesso, le disposizioni dell'articolo 6 riflettono l'orientamento generale espresso nei considerando della direttiva. Ciò comporta la necessità di promuovere la biodiversità mantenendo o ripristinando determinati habitat e specie in "stato di conservazione soddisfacente" nel contesto dei siti Natura 2000, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, come mezzo per conseguire uno sviluppo sostenibile.