La direttiva sugli impianti di combustione media (2015/2193/UE)

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INHALT

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Requisiti

 

Gli Stati membri devono garantire che tutti i nuovi impianti di combustione media messi in funzione dopo il 19 dicembre 2018 siano muniti di apposita autorizzazione o siano registrati: il primo gruppo (con potenza o potenza superiore a 5 MW) entro il 1° gennaio 2024, il secondo gruppo (con potenza inferiore o uguale a 5 MW) entro il 1° gennaio 2029. L'autorità competente di ciascun paese dell'UE deve tenere un registro accessibile al pubblico con informazioni su ciascun impianto, come il tipo di combustibile utilizzato e il numero previsto di ore di funzionamento annuale.

La legislazione stabilisce valori limite di emissione per categoria di combustibile, distinguendo anche tra impianti nuovi ed esistenti. Alcuni impianti possono essere esentati da tali limiti. I valori limite si applicano dal 20 dicembre 2018 per i nuovi impianti ed entro il 2025 o il 2030 per gli impianti esistenti, a seconda delle loro dimensioni.

Inoltre, è necessario stabilire ispezioni efficaci per verificare il rispetto dei valori limite di emissione. Gli Stati membri devono fornire alla Commissione diverse relazioni: una stima della quantità totale di emissioni annue di CO (entro il 1° gennaio 2021); informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione della direttiva (entro il 1° ottobre 2026); una seconda relazione sull'attuazione (entro il 1° ottobre 2031).

I gestori degli impianti devono monitorare le loro emissioni e mantenere un registro, per almeno sei anni, dei risultati del monitoraggio delle emissioni, delle ore di funzionamento, del tipo e delle quantità di combustibile utilizzato e dei dettagli di eventuali malfunzionamenti o guasti.