Combatting waste crime

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Tipi di obblighi, operazioni di gestione dei rifiuti, responsabilità di gestione dei rifiuti
L'organizzazione della gestione dei rifiuti da parte delle autorità pubbliche

 

Gli Stati membri devono garantire la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di gestione dei rifiuti; tali impianti devono essere controllati dalle autorità competenti. Inoltre, essi devono adottare piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti.

La rete di trattamento dei rifiuti
Gli impianti di smaltimento dei rifiuti e gli impianti per il recupero dei rifiuti urbani misti raccolti da nuclei domestici devono formare una rete "integrata e adeguata", costituita individualmente all'interno di ciascuno Stato membro o "di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno" (Articolo 16, par. 1). Secondo la Corte di Giustizia Europea, la mancanza di una tale rete per un lungo periodo di tempo comporta di per sé un danno significativo per l'ambiente, e di conseguenza una violazione della direttiva (causa C-286/08, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica). Al riguardo, l'Italia non potè validamente sostenere che lo scarico di rifiuti da parte degli abitanti nelle strade di Napoli fosse indipendente dal suo controllo o che potesse essere attribuito a determinati eventi di forza maggiore, sia che si trattasse dell'opposizione degli abitanti locali all'istituzione di una discarica nei loro comuni, sia che si trattasse di un'attività criminale nella regione o del mancato rispetto da parte degli appaltatori pubblici dei loro obblighi contrattuali per la costruzione di alcuni impianti essenziali nella regione (causa C-297/08, Commissione europea contro Repubblica italiana).

Tale rete deve essere concepita in modo da consentire all'Unione nel suo insieme di diventare autosufficiente nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti, nonché permettere a ciascuno Stato membro di progredire individualmente verso tale obiettivo (articolo 16, paragrafo 2), nello spirito dei principi di prossimità e di autosufficienza derivanti dal diritto internazionale.

Il principio secondo cui il danno ambientale deve essere riparato in via prioritaria alla fonte implica che spetta a ciascuna Regione, Comune o altro ente locale adottare misure adeguate per garantire la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti. Per le stesse ragioni, i rifiuti devono essere smaltiti il più vicino possibile al luogo di produzione per limitare il più possibile il trasporto dei rifiuti (causa C-297/08, Commissione Europea contro Repubblica Italiana).

Tuttavia, i principi di prossimità, di priorità al recupero e di autosufficienza possono consentire alle autorità locali di imporre all'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti sul proprio territorio di trasportare i rifiuti urbani misti raccolti dai nuclei domestici e, se del caso, da altri produttori verso l'impianto di trattamento appropriato più vicino, situato nello stesso Stato membro di tale autorità (causa C-292/12, Ragn-Sells AS contro Sillamäe Linnavalitsus).

Nella strutturazione delle loro reti di impianti di rifiuti, gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità nel tener conto delle circostanze geografiche o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti (articolo 16, paragrafo 2). Allo stesso tempo, essi non sono tenuti a possedere "l'intera gamma di impianti di recupero finale al loro interno" (articolo 16, paragrafo 4). Tuttavia, essi devono adeguare la loro azione sulla base dei metodi e delle tecnologie più appropriate, affinché le loro reti di impianti consentano l'eliminazione o il recupero dei rifiuti "in uno degli impianti appropriati più vicini", al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica (art. 16, comma 2).