Tipi di obblighi, operazioni di gestione dei rifiuti, responsabilità di gestione dei rifiuti
Operazioni di gestione dei rifiuti
La direttiva 2008/98 stabilisce una gerarchia in merito alle varie modalità di gestione dei rifiuti, stabilisce le norme applicabili alla gestione dei rifiuti e ripartisce le responsabilità in materia tra gli operatori economici coinvolti.
Operazioni di gestione dei rifiuti
È necessario dare priorità alle operazioni di gestione dei rifiuti e stabilire le regole applicabili a ciascun tipo di operazioni.
La gerarchia tra le varie operazioni di gestione dei rifiuti
In cima alla gerarchia della gestione dei rifiuti, la direttiva specifica inizialmente ciò che dovrebbe essere favorito: la prevenzione. La prevenzione è definita come le "misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi un rifiuto" e che limitano l'impatto negativo dei rifiuti (articolo 3, paragrafo 12). La quantità di rifiuti prodotti può essere limitata mediante il riutilizzo o il prolungamento della durata di vita dei prodotti, e il loro contenuto di sostanze nocive può essere limitato.
All'estremità inferiore della gerarchia, le operazioni di smaltimento sono, in senso stretto, il tipo di operazioni di gestione dei rifiuti meno favorite. Lo smaltimento appare come categoria legale residuale, definita come: "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (articolo 3, comma 19). In pratica, lo smaltimento comprende essenzialmente il deposito in discarica, lo scarico in mare o in altri corpi idrici, o l'incenerimento.
In altre parole, sia la prevenzione che lo smaltimento hanno un ruolo strategico nel limitare, in diverse direzioni, la quantità e le tipologie di rifiuti; qualsiasi rifiuto rimanente, in quanto non sia stato possibile prevenirne la generazione o evitare il suo smaltimento, deve essere recuperato.
Tra i vari tipi di recupero dei rifiuti è prevista una sorta di gerarchia interna, che include situazioni intermedie, da preferirsi allo smaltimento ma gerarchicamente subordinate alla prevenzione. Pertanto, all'interno di tale categoria di operazioni di recupero, la "preparazione per il riutilizzo" dovrebbe essere preferita al riciclo, e il riciclo a qualsiasi altro tipo di recupero, compreso il recupero energetico, che di per sé è limitato nella sua applicazione (articolo 4, paragrafo 1). La definizione giuridica della riciclo consiste nelle attività di controllo, pulizia o riparazione dei rifiuti (articolo 3, paragrafo 16), anche se non richiede che i rifiuti siano effettivamente riutilizzati, ossia che siano riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati concepiti (articolo 3, paragrafo 13). Per quanto riguarda il riciclo, esso deve consentire il ritrattamento di materiale di scarto "in prodotti, materiali o sostanze, sia per gli scopi originali che per altri scopi" (articolo 3, comma 17). Infine, l'incenerimento ad alta efficienza energetica è accettato anche come recupero, anziché come smaltimento poiché, a differenza di altri tipi di incenerimento, produce energia utile o calore (cfr. Allegato 2, R1 alla direttiva quadro sui rifiuti).
Il valore legale di tale gerarchia è fuori discussione. Tale gerarchia si applica “quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti” (Articolo 4, par. 1). Ciononostante, la gerarchia stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti non si può considerare di per sé né rigida, né strettamente obbligatoria. Gli Stati membri sono tenuti, infatti, ad “adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo”, prendendo in considerazione i “termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti” (Articolo 4, par. 2).