Normativa Europea in materia di protezione della natura: La protezione delle specie e dei siti

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INHALT

BREADCRUMB

La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)

 

Deroghe
L'articolo 16 individua le condizioni alle quali uno Stato membro può derogare alle rigorose disposizioni in materia di protezione.

Articolo 16:
  • 1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
    (a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
    (b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
    (c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
    (d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
    (e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
  • 2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.
  • 3. Le informazioni dovranno indicare:
    (a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
    (b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
    (c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
    (d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
    (e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

A differenza della direttiva Uccelli, le deroghe previste dalla direttiva Habitat sono più ampie. La deroga è ammessa quando si applica uno degli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a - e) della direttiva.
A differenza delle deroghe consentite nel contesto delle ZPS, quelle consentite per la protezione delle specie non sono applicabili mutatis mutandis alla direttiva Uccelli.
Si deve pertanto presumere che, nell'ambito di applicazione della direttiva Uccelli, una deroga è possibile solo in relazione ai divieti di cattura e commercio (articolo 9).
Gli Stati membri sono tenuti a riferire ogni due anni alla Commissione europea in merito a tali deroghe. In questo contesto, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat, gli Stati membri redigono ogni sei anni una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva Habitat.

Nel 2007 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha elaborato un Documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali", (Guidance Document on the strict protection of animal species), allo scopo di comprendere meglio le disposizioni precedenti (articoli 12 e 16).

Le deroghe di cui all'Art. 16 sono state oggetto di una serie di contenziosi nel corso degli anni, e la giurisprudenza della CGUE chiarisce che qualsiasi deroga deve essere interpretata in modo restrittivo. Clicca qui per maggiori informazioni! Di conseguenza, le deroghe non possono essere interpretate ed applicate come misure generali, e ogni decisione in tal senso deve definire gli obiettivi su cui si basa a sostegno di una deroga in modo chiaro e preciso e con adeguato contributo di prove a sostegno. Ogni deroga, pertanto, deve essere applicata in modo appropriato per far fronte a requisiti precisi e a situazioni specifiche. Clicca qui per maggiori informazioni!

Lo stato di conservazione favorevole di tali popolazioni nella loro area di ripartizione naturale è un presupposto necessario per la concessione delle deroghe previste dall'art. 16, par. 1. Clicca qui per maggiori informazioni! Una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva Habitat deve pertanto basarsi su criteri definiti, in modo da garantire la conservazione a lungo termine delle dinamiche e la stabilità sociale delle specie in questione. In linea di principio, è possibile che l'uccisione di un numero limitato di esemplari non abbia sortito alcun effetto sull'obiettivo previsto dall'articolo 16, paragrafo 1. Tale deroga sarebbe pertanto neutra rispetto alle specie in questione. Clicca qui per maggiori informazioni! Tuttavia, va denotato che la concessione di tali deroghe in via eccezionale deve essere valutata anche alla luce del principio di precauzione. Clicca qui per maggiori informazioni!

Per quanto riguarda la condizione relativa al numero limitato e specificato di alcuni esemplari della specie da prelevare o da conservare, tale numero dipenderà, in ogni caso, dal livello di popolazione della specie, dal suo stato di conservazione e dalle sue caratteristiche biologiche. Tale numero deve, inoltre, venire determinato sulla base di dati scientifici rigorosi, che si riferiscono a fattori geografici, climatici, ambientali e biologici, nonché a quelli che consentono di valutare la situazione relativa alla riproduzione della specie e al tasso di mortalità totale annua per cause naturali. Clicca qui per maggiori informazioni!

Inoltre, gli Stati membri devono motivare in modo chiaro e sufficiente l'assenza di un'alternativa soddisfacente che consenta di raggiungere gli obiettivi su cui si è fatto affidamento per motivare la richiesta di deroga. Clicca qui per maggiori informazioni! Tale obbligo di motivazione non è adempiuto quando la decisione di deroga non contiene alcun riferimento all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, né alcun riferimento a relazioni tecniche, giuridiche e scientifiche pertinenti a tal fine. Clicca qui per maggiori informazioni!

In ogni caso, le deroghe concesse ai sensi dell'art. 16, par. 1 non devono, nel loro complesso, produrre effetti contrari agli obiettivi perseguiti da tale direttiva. Nella causa C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola,la CGUE ha dichiarato che l'obiettivo di una deroga basata sull'art. 16, par. 1, lett. e) - il prelievo o la detenzione di taluni esemplari in numero limitato - non può, in linea di principio, essere confuso con gli obiettivi delle deroghe basate sull'art. 16, par. 1, lett. a)-d) ; con la conseguenza che la prima disposizione può giustificare la concessione di una deroga solo nei casi in cui le altre disposizioni non vengano in rilievo. Il prelievo o la conservazione di taluni esemplari in numero limitato non può, pertanto, essere consentito nell'interesse specificato all'articolo 16, par. 1, lettere da a) a d), qualora tali interessi non siano altresì sufficientemente gravi da giustificare la deroga. La condizione secondo cui le deroghe di cui all'art. 16, par. 1, lett. e), devono essere attuate « in condizioni rigorosamente controllate » significa, in particolare, che tali condizioni e il modo in cui viene garantito il loro rispetto debbano garantire che gli esemplari delle specie interessate siano prelevati o tenuti in modo selettivo e in numero limitato. Pertanto, per ogni deroga basata su tale disposizione, l'autorità nazionale competente è tenuta a garantire che le condizioni ivi previste siano soddisfatte prima della concessione della deroga stessa, nonché a controllarne l'impatto successivo. . La legislazione nazionale deve, quindi, garantire che la legittimità delle decisioni circa la concessione delle licenze di deroga ai sensi di tale disposizione e le modalità di attuazione di tali decisioni - anche per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di accompagnamento relative, in particolare, ai luoghi, alle date, al numero e al tipo di esemplari oggetto della deroga - siano oggetto di un controllo efficace e tempestivo. Clicca qui per maggiori informazioni!