La protezione delle specie ai sensi della direttiva Habitat
Sistema di rigorosa tutela (articoli 12-16 della direttiva Habitat)
- 1.
Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:
(a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
(b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva. - 2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.
L'articolo 13 istituisce un regime di tutela per le specie vegetali elencate nell'allegato IV della direttiva. Più precisamente, vieta il prelievo, la raccolta, il taglio, lo sradicamento o la distruzione di tali piante nella loro area di distribuzione naturale selvatica e il mantenimento o il commercio di specie protette.
- 1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
- 2.
Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.
L'articolo 14 della direttiva Habitat prevede misure che disciplinano il prelievo e l'uso della flora e della fauna elencate nell'allegato V della direttiva.
Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquilità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:
- (a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- (b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).
L'articolo 15 della direttiva riguarda le disposizioni relative alla cattura e al trasporto delle specie elencate negli allegati IV e V. Un regime di protezione leggermente meno rigoroso si applica alla flora e alla fauna elencate nell'allegato V. In caso di possesso e sfruttamento, sono imposte alcune misure di controllo, come il divieto di mezzi indiscriminati che possono provocare la scomparsa locale o gravi perturbazioni delle popolazioni di tali specie (articolo 15, lettera a).