Altre normative specifiche sulla qualità dell'acqua
Acque di balneazione
Il monitoraggio deve essere effettuato nel luogo all'interno delle acque di balneazione dove "si prevede la maggior parte dei bagnanti", o dove è previsto il maggior rischio di inquinamento (articolo 3, paragrafo 3). Devono essere adottate tempestivamente misure di gestione adeguate qualora gli Stati membri siano a conoscenza di situazioni impreviste che hanno, o si può ragionevolmente prevedere che avranno, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e sulla salute dei bagnanti (articolo 7). Inoltre, quando il profilo delle acque di balneazione indica una tendenza all'eutrofizzazione in quanto indica un potenziale di proliferazione cianobatterica o una tendenza alla proliferazione di macroalghe e/o fitoplancton marino, devono essere adottate misure di monitoraggio o di gestione adeguate (articoli 8 e 9).
L'efficacia di tali misure deve essere accresciuta dalla tempestiva e attiva diffusione, "durante la stagione balneare in un luogo facilmente accessibile in prossimità di ciascuna acqua di balneazione", dell'attuale classificazione delle acque di balneazione, nonché di qualsiasi divieto di balneazione o diffida alla balneazione, "mediante un segno o un simbolo chiaro e semplice", accompagnato da una descrizione generale delle acque di balneazione redatta in un linguaggio non tecnico. Nel caso di acque di balneazione soggette a inquinamento di breve durata, occorre inoltre indicare che le acque di balneazione sono soggette a tale inquinamento e il numero di giorni in cui la balneazione è stata vietata o sconsigliata durante la stagione balneare precedente. Sono inoltre resi noti la natura e la durata prevista delle situazioni anomale, oltre ai motivi per cui la balneazione è vietata o sconsigliata. Gli Stati membri sono tenuti a utilizzare mezzi di comunicazione e tecnologie adeguate (compreso Internet) per diffondere tempestivamente, "in diverse lingue, se del caso", un elenco delle acque di balneazione, la classificazione di ciascuna di esse negli ultimi tre anni, la fonte di inquinamento delle acque classificate di qualità "scarsa" e le misure adottate per prevenire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento, nonché informazioni sugli inquinamenti a breve termine (articolo 12).