Accesso alle informazioni a livello di istituzioni dell'UE
Una categoria di particolare importanza, con riferimento alle informazioni ambientali, riguarda dunque quelle relative ad “emissioni nell'ambiente”. La raccolta di questo tipo di informazioni è stata oggetto della cosiddetta Decisione EPER (Registro europeo delle emissioni inquinanti). In quanto firmatario della Convenzione, l’UE ha dovuto attuare il protocollo dell'UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti alla Convenzione di Aarhus. Tale protocollo è stato attuato mediante il regolamento 166/2006, il regolamento sul registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR).
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 166/2006, l'obbligo di comunicazione delle informazioni si applica a tutte le emissioni degli impianti di cui all'allegato I, in riferimento alle sostanze inquinanti di cui all'allegato II, in caso di superamento di specifiche soglie. L'elenco dell'allegato I è quasi identico a quello dell'allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (ex direttiva IPPC). A tale riguardo, il regolamento PRTR non prevede quasi mai limiti più stringenti di quelli fissati dalla decisione EPER su cui si basa. Oltre alle emissioni vere e proprie, anche i trasferimenti di rifiuti pericolosi sono soggetti all'obbligo di comunicazione.
Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali devono essere comunicate alla Commissione in base all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 166/2006. Con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, la Commissione incorporerà poi le informazioni in un PRTR europeo (articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 166/2006). Il PRTR includerà anche informazioni sulle emissioni da fonti diffuse, ma solo nella misura in cui tali informazioni siano già state comunicate dagli Stati membri (articolo 8 del regolamento 166/2006). Il PRTR sarà liberamente accessibile via Internet (articolo 10 del regolamento 166/2006) e le eventuali eccezioni al libero accesso alle informazioni in esso contenute o nella relazione dello Stato membro devono essere conformi all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE (articolo 11 del regolamento 166/2006).
Il regolamento PRTR garantisce la riservatezza delle informazioni sulle emissioni. Poiché le informazioni relative alle emissioni devono sempre essere divulgate, è necessario chiarare l'esatta relazione tra la definizione di "emissione" ai sensi dell'art. 2, n. 10, del regolamento PRTR , e quella di "emissioni" di cui all'art. 4, n. 2, della direttiva 2003/4/CE. Sotto questo profilo, preme rilevare come il legislatore europeo ritenga che il concetto di “emissioni” non sia da equiparare, ad esempio, a quello di “scarico”. Tuttavia, siffatta interpretazione restrittiva della nozione di emissioni non pare plausibile.
Il regolamento prevede inoltre sia la partecipazione del pubblico (articolo 12 del regolamento 166/2006), sia l'accesso alla giustizia (articolo 13 del regolamento 166/2006). L'articolo 15 del regolamento 166/2006 , invece, detiene rilevanza da un punto di vista pratico, in quanto può essere interpretato come un obbligo, in capo agli Stati membri e alla Commissione, di modificare le informazioni tecniche contenute nel PRTR al fine di renderle più accessibili.