Principi generali
Efficacia
Questo requisito generale è ulteriormente specificato nel diritto derivato dell'UE, compresa la direttiva sulla criminalità ambientale, la quale prevede che i reati contro l’ambiente siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. La direttiva non stabilisce tipi o livelli di sanzioni. Gli Stati membri dispongono di un certo grado di flessibilità per quanto riguarda la determinazione della quantità e della qualità delle sanzioni. Inoltre, una pletora di direttive ambientali dell'UE richiede agli Stati membri di stabilire: 1) un sistema di sanzioni efficace, o 2) un sistema di sanzioni efficace con sanzioni e misure particolari, come la revoca dell'autorizzazione, o azioni per garantire che la conformità sia ripristinata nel più breve tempo possibile. Anche in questo caso, le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Nella causa C-487/14, Riciclaggio totale dei rifiuti, la CGUE ha valutato la proporzionalità dell'ammenda inflitta dall'Ispettorato per violazione della legislazione sulle spedizioni di rifiuti. L'ammenda è stata inflitta a un'impresa di trasporto che si è avvalsa di un valico di frontiera diverso da quello concordato con le autorità competenti. L'ammenda è stata pari a una sanzione inflitta in completa assenza dell’autorizzazione al trasporto. Secondo la CGUE, il giudice nazionale dovrebbe valutare se l'importo della sanzione rifletta, in particolare, i rischi di danni che possono essere causati da specifici comportamenti nel settore dell'ambiente e della salute umana. L'importo della sanzione non dovrebbe andare al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto del caso (v. anche un'analoga causa C-69/15, Nutrivet: "il giudice nazionale è tenuto, nell'ambito del controllo della proporzionalità di tale sanzione, a prendere in particolare considerazione i rischi che possono essere causati da tale violazione nel campo della protezione dell'ambiente e della salute umana").
Sussistono, tuttavia, alcuni limiti alla piena efficacia del diritto comunitario. In primo luogo, una direttiva non può di per sé imporre obblighi a un singolo e, pertanto, non può essere invocata in quanto tale nei confronti di un singolo (causa C-122/17, Smith, par. 42). Inoltre, il giudice nazionale, quando chiamato ad applicare il diritto dell'Unione, deve talvolta equilibrare una serie di diritti fondamentali. (Causa C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi e Satamedia, par. 52-53). In alcuni casi, la piena applicazione di una disposizione del diritto dell'Unione deve cedere il passo a un principio generale del diritto (causa C-234/17, XC e altri, par. 53) o a un diritto fondamentale (causa C-310/16, Dzivev e altri, par. 33, 34, 36, 39). In particolare, la privazione della libertà deve costituire una misura di ultima istanza (sentenza nella causa C-528/15Al Chodor, punto 55).
Nella causa C-752/18, Deutsche Umwelthilfe, la CGUE si è occupata del rifiuto, da parte di un governo regionale tedesco, di conformarsi a una sentenza del tribunale nazionale, la quale ordinava al Land Baviera di modificare il suo piano di qualità dell'aria, imponendo un divieto di circolazione per i veicoli diesel nella città di Monaco di Baviera. Tale rifiuto da parte del Land, peraltro, venne posto nonostante fosse stata emessa un'ordinanza di sanzioni pecuniarie ricorrenti nei suoi confronti (il pagamento di sanzioni pecuniarie, infatti, non andava ad intaccare le risorse proprie del Land). Il tribunale nazionale aveva, dunque, previsto di sottoporre gli alti rappresentanti politici del Land a carcerazione preventiva, così potenzialmente violando la costituzione tedesca. La CGUE ha concluso che il giudice nazionale non poteva ordinare la detenzione unicamente sulla base del principio di effettività e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Qualsiasi limitazione del diritto alla libertà deve, infatti, essere prevista da una legge che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
La piena efficacia del diritto dell'Unione europea e l'adeguata tutela dei diritti che i singoli ne derivano possono essere garantiti, se del caso, dal principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli a seguito di violazioni del diritto dell'Unione, per le quali lo Stato può essere ritenuto responsabile. Tale principio si applica ogniqualvolta uno Stato membro violi il diritto dell'Unione, a prescindere dall'autorità pubblica responsabile della violazione (causa C-168/15, Tomášová, par. 18-19).