EU Water Law

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Altre normative specifiche sulla qualità dell'acqua
Acqua destinata al consumo umano

 

La direttiva 3 novembre 1998, n. 98/83, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, impone agli Stati membri l'obbligo generale di garantire che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite, assicurandosi che siano esenti da microrganismi, parassiti e altre sostanze che costituiscono un potenziale pericolo per la salute umana (articolo 4, paragrafo 1). La direttiva non si applica né alle acque minerali naturali, né ai medicinali (articolo 3, paragrafo 1). Gli Stati membri fissano obiettivi di qualità per una serie di parametri, che non possono essere meno rigorosi di quelli indicati dalla direttiva (articolo 5). In particolare, tali valori prevedono una concentrazione massima di 10 microgrammi di piombo per litro, parametri microbiologici e concentrazioni massime in una serie di metalli pesanti e altre sostanze come arsenico, benzene, nitrati, nitriti e pesticidi (allegato I).

La direttiva definisce i "punti di conformità", cioè quei punti in cui deve essere verificata la conformità agli standard di qualità. Nel caso di acqua fornita da una rete di distribuzione, si tratta dei veri e propri rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano; tuttavia, la direttiva ritiene che gli Stati membri abbiano adempiuto ai loro obblighi in relazione agli standard qualitativi, quando il mancato rispetto dei valori di parametro è dovuto al sistema di distribuzione domestica all'interno dei locali o alla sua manutenzione (art. 6, par. 2). Tuttavia, nei locali e negli stabilimenti in cui la risorsa idrica viene fornita al pubblico, essi devono adottare misure per ridurre o eliminare il rischio di non conformità, e i consumatori interessati devono essere debitamente informati e consigliati (art. 6). Devono essere effettuati controlli regolari, si devono prelevare campioni e verificare l'efficacia dei trattamenti applicati, con programmi di monitoraggio (art. 7).

In caso di mancato rispetto dei valori di parametro, viene effettuata un'indagine e la distribuzione delle acque che costituiscono un potenziale pericolo per la salute umana è vietata o limitata, salvo che le autorità competenti non considerino risibile il mancato rispetto del valore di parametro (art. 8). Il costo di attuazione della direttiva è stato valutato pari a 50 miliardi di euro, di cui almeno l'80% da sostenere per il ripristino delle condotte idriche nelle reti private, mentre il restante 20% è costituito dai costi di ripristino della rete pubblica di distribuzione.