EU Water Law

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Direttiva nitrati
La capacità dei depositi adibiti all’immagazzinamento di effluenti di allevamento

 

Inoltre, la capacità dei depositi adibiti all’immagazzinamento di effluenti di allevamento può essere autorizzata, caso per caso, a non corrispondere alla richiesta di immagazzinamento per il periodo più lungo, durante il quale è vietata l'applicazione di terra nella zona vulnerabile, qualora si possa dimostrare all'autorità competente che qualsiasi quantitativo di effluente che superi l'effettiva capacità di immagazzinamento sarà smaltito in modo da non causare danni all'ambiente (allegato III, punto 1.2). Tale previsione è stata rafforzata dalla conclusione della Corte di Giustizia, secondo la quale una imposta, gravante sugli agricoltori in caso di applicazione eccessiva di effluente, pur potendo limitare indirettamente i quantitativi così applicati, non garantisce il rispetto del principio – sancito nei trattati UE - di combattere l'inquinamento in via prioritaria alla fonte; tale assunto , nel contesto della direttiva, significa che l'apporto di azoto deve essere limitato il più possibile, ciò quindi "giustificando la fissazione di norme d'uso". Di conseguenza, a fronte della previsione di un’imposta in caso di superamento della soglia d’uso degli effluenti, mentre non risulta sufficiente a tal fine la mera fissazione di soglie di perdita (Causa C-322/00, Commissione contro Paesi Bassi, Racc. 2003, pag. I-11267, par. 75).

In secondo luogo, uno Stato membro può autorizzare l’utilizzo di diverse quantità di azoto, purché ne informi tempestivamente la Commissione, che ne esaminarà la giustificazione (allegato III, punto 2, lettera b). Ad esempio, tale deroga è stata ottenuta dal Belgio per quanto riguarda la regione delle Fiandre, sebbene con riferimento a condizioni drastiche: il quantitativo di effluente di allevamento al pascolo e di effluente trattato è stato autorizzato fino a 250 kg di azoto/ettaro all'anno sulle parcelle coltivate a prato e a mais seminato a prato, e 200 kg di azoto per ettaro all'anno sulle parcelle coltivate a frumento autunnale. Ad ogni modo, secondo la Corte "l'apporto complessivo di azoto non deve superare il fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e deve tenere conto dell'azoto rilasciato dal suolo e della maggiore disponibilità di azoto da effluente grazie al trattamento", onde non superare, in ogni caso, determinati massimali (decisione 2008/64/CE della Commissione del 21 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre, [2008] GU L 16/28).