Combatting waste crime

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Traffico illecito di rifiuti
La recente giurisprudenza della CGUE sulla spedizione di rifiuti

 

La giurisprudenza della CGUE aiuta anche a comprendere il rapporto tra i regimi giuridici introdotti da vari atti legislativi dell'UE. Ad esempio, nella causa C-634/17, ReFood, la CGUE ha stabilito che le spedizioni di sottoprodotti di origine animale, rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 1069/2009 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), sono escluse dal campo di applicazione del WSR, a meno che il regolamento sui sottoprodotti di origine animale non preveda altrimenti. Nella causa C-399/17, Commissione contro Repubblica ceca, la Corte è stata chiamata a decidere se la Repubblica ceca fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del WSR, in forza del rifiuto di riprendere una sostanza nota come TPS-NOLO (o Geobal), che era stata spedita in Polonia senza rispettare le formalità richieste dal WSR. Il governo ceco ha sostenuto che la sostanza non costituisse un rifiuto in quanto registrata ai sensi del regolamento REACH (regolamento n. 1907/2006) e utilizzata come combustibile. La CGUE ha concluso che la Commissione non avesse dimostrato che la spedizione in questione fosse una spedizione di rifiuti ai sensi del WSR, e che quindi non costituisse una spedizione illegale ai fini di tale regolamento. Secondo la CGUE, la miscela in questione avrebbe potuto essere stata erroneamente registrata ai sensi del regolamento REACH in violazione della sua classificazione come rifiuto. Tuttavia, una tale ipotesi non poteva essere presa in considerazione allo scopo di dimostrare la qualifica di rifiuto della miscela. Pur non ammettendo una conclusione definitiva in senso contrario, la registrazione di una sostanza ai sensi del regolamento REACH è tuttavia rilevante per determinare se tale sostanza abbia cessato di essere un rifiuto (cfr. anche C-358/11, Lapin ELY-keskus, liikenneja cost-effectiveness).

Nella causa C-1/11, InterserohScrap and Metals Trading, il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se l'obbligo di fornire informazioni, previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, del WSR, possa essere limitato dal diritto alla tutela del segreto d'impresa. La CGUE ha concluso che la conseguenza della procedura amministrativa di tracciabilità prevista dal WSR è che il destinatario della spedizione sarà messo a conoscenza del nome del produttore dei rifiuti e non si può dedurre alcuna deroga da tale regolamento. La portata di tali obblighi di riservatezza è necessariamente limitata ai contatti che le persone che hanno accesso al documento di spedizione, ossia le autorità amministrative competenti e le persone coinvolte nella spedizione in questione, hanno con i terzi che partecipano a tale spedizione.