Beteiligung der Öffentlichkeit an Entscheidungsverfahren

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Partecipazione del pubblico al panorama del diritto dell'UE - Livello delle istituzioni dell'UE

 

Le disposizioni sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale delle istituzioni europee sono contenute nel titolo III del regolamento Aarhus. La partecipazione pubblica è aperta alle persone fisiche o giuridiche, in forma singola e associata. Tale partecipazione riguarda la preparazione, la modifica o il riesame di piani o programmi in materia ambientale (articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di Aarhus). Il regolamento adotta un'ampia definizione di piani e programmi relativi all'ambiente (articolo 2, paragrafo 1, lettera e). Tuttavia tale definizione è tuttavia notevolmente ridotta dall'ultimo paragrafo della medesima disposizione, la quale esclude i piani finanziari/di bilancio non sono dall'ambito di applicazione del titolo sulla partecipazione del pubblico.

Le istituzioni e gli organismi europei, così come le autorità nazionali, hanno l'obbligo di informare il pubblico sulle varie proposte e sulla possibilità di partecipazione del pubblico. Esse hanno inoltre il dovere di tenere in debito conto i risultati della partecipazione pubblica. NB: l'ultimo obbligo di informazione è formulato in modo diverso per gli Stati membri e per l'UE. Gli Stati membri, infatti, devono informare il pubblico riguardo al processo di partecipazione del pubblico, mentre le istituzioni dell'UE devono informare il pubblico in merito alla partecipazione del pubblico. Ciò consente agli Stati membri di dover informare il pubblico solo in merito alla procedura seguita (limiti temporali, ecc.) e non circa l'effettivo impatto che la consultazione pubblica ha avuto rispetto a una specifica decisione.