Panoramica della legislazione UE sulle valutazioni ambientali
Valutazione preventiva e obblighi ai sensi della direttiva Habitat e della direttiva quadro sulle acque
Analogamente, la VAS è richiesta per i piani e i programmi che richiederebbero una valutazione ai sensi degli articoli 6 o 7 della direttiva Habitat, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS. Con riguardo a siffatta valutazione, la CGUE ha stabilito, nella causa C-177/11, Syllogos Ellinon Poleodomonkaichorotakton, che l'ambito di applicazione di tali articoli della direttiva Habitat deve essere accuratamente esaminato per determinare il campo di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b). Pertanto, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva VAS deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di sottoporre un determinato piano ad una valutazione ambientale dipende dalle condizioni preliminari che richiedono una valutazione ai sensi della direttiva "Habitat", compresa la condizione che il piano possa avere un effetto significativo sul sito interessato. L'esame effettuato per determinare se quest'ultima condizione sia soddisfatta si limita necessariamente alla questione se si possa escludere, sulla base di informazioni oggettive, che tale piano o progetto possa avere un effetto significativo sul sito interessato.
L'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque fornisce dettagli sul regime derogatorio rispetto agli obblighi generali di prevenire il deterioramento di un corpo idrico superficiale da uno stato « elevato » a uno « buono » stato di un corpo idrico superficiale, di raggiungere un buono stato delle acque sotterranee, un buono stato ecologico o, se del caso, un buon potenziale ecologico e, più in generale, di prevenire il deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come primo passo nel processo di concessione della deroga, è richiesta una valutazione di applicabilità. Scopo di tale valutazione è quello di individuare come un progetto proposto possa influire sugli obiettivi ambientali dei corpi idrici interessati. Se il progetto è suscettibile di causare un deterioramento e/o compromettere il raggiungimento di un buon stato/potenziale di un corpo idrico, tale progetto potrà essere autorizzato solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d).
Esistono diverse potenziali opzioni di sinergie e di razionalizzazione delle valutazioni richieste dalla VIA e dalla direttiva quadro sulle acque, che possono portare gli Stati membri a stabilire una procedura olistica di VIA, volta ad indagare tutti i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva quadro sulle acque - anche se i progetti non rientrano nel campo di applicazione degli allegati I e II della direttiva VIA:1) La valutazione del potenziale deterioramento dello stato/potenziale di un corpo idrico o di un elemento di qualità pertinente potrebbe rientrare nella valutazione del fattore acqua ai sensi della direttiva VIA; la raccolta dei dati per le valutazioni pertinenti potrebbe essere operata in maniera congiunta; 2) Le misure di mitigazione per ridurre gli effetti negativi del progetto secondo la direttiva VIA e direttiva quadro sulle acque potrebbero essere analizzate congiuntamente; 3) La componente specifica di un progetto può essere analizzata congiuntamente sotto il profilo della valutazione delle migliori opzioni ambientali sia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera d), della direttiva quadro sulle acque sia dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e della direttiva VIA; 4) Si possono perseguire sinergie in termini di consultazione antecedentemente all'approvazione di un progetto utilizzando il processo VIA per la consultazione pubblica.
Sussitono, tuttavia, talune differenze tra la direttiva VIA e la direttiva quadro sulle acque. In primo luogo, il livello di dettaglio del rapporto ambientale VIA può essere inferiore a quanto richiesto per le valutazioni in relazione all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque. In secondo luogo, la VIA non richiede (ma altresì non impedisce) una valutazione a livello di elementi di qualità, limitandosi piuttosto al probabile impatto significativo del progetto sulle acque.
La legislazione UE non preveda un requisito specifico da seguire nell'applicazione di una gerarchia di mitigazione, quando si considerano le misure praticabili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico nel contesto della direttiva quadro sulle acque. Si raccomanda, comunque, di applicare le buone pratiche e di attuare tutte le misure praticabili che evitino, minimizzino o riducano gli effetti alla fonte prima di altre misure fuori sito.