Normativa Europea in materia di protezione della natura: La protezione delle specie e dei siti

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Protezione delle specie nell'ambito della direttiva Uccelli
Sistema generale di protezione

 

Commercializzazione degli uccelli

Articolo 6:
  • 1.Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuti dagli uccelli, facilmente riconoscibili.
  • 2. Per le specie elencate all'allegato III, parte A, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti.
  • 3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate all'allegato III, parte B, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti. Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa in tutta la Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, a uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se ritiene che non esista tale rischio, la Commissione ne informa lo Stato membro.
    La raccomandazione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
    Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica a intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la sua concessione.

L'articolo 6, paragrafo 1, impone agli Stati membri di introdurre un divieto generale di commercializzazione di tutti gli uccelli contemplati dalla direttiva, vivi o morti, nonché di qualsiasi parte o derivato facilmente riconoscibile di tali uccelli. Essa vieta la commercializzazione di tutte le specie di uccelli, indipendentemente dalle loro dimensioni. L'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, prevede un'eccezione in virtù della quale la vendita delle specie di cui all'allegato III può essere consentita in determinate circostanze, come nel caso in cui gli uccelli siano stati legalmente uccisi o catturati o altrimenti acquisiti.
L'articolo 6, paragrafo 2, dispone che la commercializzazione delle sette specie di cui all'allegato III/1 non è vietata, a condizione che gli uccelli siano stati uccisi legalmente o catturati o altrimenti legalmente acquisiti. Poiché l'elenco di cui all'allegato III/1 riguarda solo sette specie di uccelli, mentre l'elenco degli uccelli che possono essere cacciati ai sensi della normativa nazionale comprende 72 specie, è evidente che la disposizione della normativa nazionale in questione non è conforme ai requisiti della direttiva. Essa mira ad evitare che tutte le specie che possono essere cacciate possano essere commercializzate anche a causa della pressione che la commercializzazione può esercitare sulla caccia e, di conseguenza, sulla popolazione della specie in questione. Clicca qui per maggiori informazioni!