Normativa Europea in materia di protezione della natura: La protezione delle specie e dei siti

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Designazione del sito e istituzione di misure di conservazione
Direttiva Habitat - Selezione e designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC)

 

Una volta che la Commissione ha proceduto alla selezione dei SIC (articolo 4, paragrafo 3), nella fase finale gli Stati membri sono obbligati a designare i siti di importanza comunitaria come ZSC ai sensi della legislazione nazionale. Il regime giuridico di protezione di questi siti (articolo 6, cfr. infra) entra in vigore dopo che la Commissione ha proceduto alla selezione dei SIC, quindi prima dell'effettiva designazione da parte degli Stati membri come ZSC, ma dopo la presentazione delle proposte da parte degli Stati membri.

Al fine di fornire la necessaria chiarezza giuridica, l'atto di designazione del ZSC, oltre a fornire il nome e l'ubicazione del sito, deve essere chiaro e giuridicamente trasparente riguardo a:

  • 1. lo scopo della designazione (vale a dire il contributo a consentire il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nel sito)
  • 2. Specie e tipi di habitat per i quali la ZSC è designata (ad esempio, elencando - nell'atto stesso o in un documento separato giuridicamente vincolante - tutte le specie dell'allegato II e i tipi di habitat dell'allegato I presenti in modo significativo in ciascun sito)
  • 3. Confini del ZSC (includendo una o più mappe - sia nell'atto stesso o in un atto legislativo, amministrativo e/o contrattuale separato con forza vincolante - che indichino il confine preciso del sito o dei siti. La mappa deve essere conforme ai sistemi cartografici nazionali/regionali pertinenti e su scala adeguata per consentire a tutte le parti interessate e coinvolte di determinare l'ubicazione spaziale del sito in relazione alle proprietà fondiarie).