Applicazione del diritto dell'Unione europea da parte del giudice nazionale
Effetto diretto
Per quanto concerne la partecipazione al processo decisionale, la CGUE ha confermato l'effetto diretto delle direttive dell'UE che attuano il secondo pilastro della Convenzione di Århus: Art. 11 della direttiva VIA (causa C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen) e l'art. 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (causa C-243/15, Lesoochranárskezoskupenie VLK). Non si è al momento sviluppata giurisprudenza europea per quanto riguarda l'effetto diretto della direttiva sulle emissioni industriali. Tuttavia, va denotato come le disposizioni di tale direttiva in materia di partecipazione del pubblico al processo decisionale siano ancora più complete e dettagliate di quelle della direttiva VIA (art. 23-24).
Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia, la CGUE ha confermato l'effetto diretto di numerose direttive UE in linea con l'art. 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus. L’art. 9, paragrafo 3 della Convenzione prevede che: "i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale". Di conseguenza, sia i privati che le ONG ambientaliste dovrebbero poter impugnare gli atti amministrativi basati sul diritto ambientale dell'UE dinanzi ai tribunali nazionali. Inoltre, la forma giuridica di questi atti non può, in linea di principio, impedire ai singoli l'accesso alla giustizia (causa C-237/07, Janecek).
Nella causa C-404/13, ClientEarth, la CGUE ha ritenuto che il diritto dell'UE (art. 23 della direttiva 2008/50) impone un chiaro obbligo di stabilire un piano di qualità dell'aria che soddisfi determinati requisiti; e che tale obbligo può essere fatto valere dai singoli nei confronti delle autorità pubbliche. Nella causa C-529/15, Folk, la CGUE ha concluso che i soggetti titolari di diritti di pesca devono avere il potere di avviare una procedura di riesame in relazione al danno ambientale. Nella causa C-197/18, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e altri, la CGUE ha ritenuto che i singoli interessati, compresi i comuni, devono poter chiedere la modifica del regolamento del programma d'azione sui nitrati. Nella causa C-664/15, ProtectNatur-, Arten und Landschaftschutz Umweltorganisation, la CGUE ha ritenuto che le ONG ambientali dovessero poter accedere al tribunale nazionale per impugnare una decisione che approvava un progetto suscettibile di violare un obbligo previsto dalla direttiva quadro sulle acque.
In particolare, l'ultima sentenza sopra citata riguarda una procedura di autorizzazione. In questo senso, se la materia è disciplinata dal diritto comunitario dell'ambiente, gli Stati membri non possono, in linea di principio, impedire ai singoli interessati di accedere al tribunale nazionale anche se, ad esempio, tali individui sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di autorizzazione. Se tale partecipazione è una condizione preliminare per l'accesso alla giustizia, infatti, gli individui devono essere autorizzati a partecipare già nella fase del procedimento amministrativo.
Il diritto dell'Unione europea può avere anche effetti indiretti, poiché tutte le disposizioni del diritto interno devono essere interpretate, per quanto possibile, al fine di raggiungere il risultato perseguito dal diritto dell'Unione europea. (Cause riunite da C-397/01 a C 403/01, Pfeiffer e altri; causa C- 282/10, Dominguez).